Il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) diviene legge

Si chiama Fir il Fondo per i risparmiatori traditi e sarà gestito dal ministero dell’Economia.

Al momento, ha 525 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021. Sono ancora in via di definizione le modalità di presentazione della domanda, ma è comunque possibile acquisire indicazioni sui requisiti di accesso, sugli indennizzi previsti e sulla documentazione da presentare. Il Fondo erogherà indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di Banche e loro controllate, poste in liquidazione coatta amministrativa, a causa delle sostanziali violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.

Esso sarà diretto a tutti coloro i quali avevano collocato i propri risparmi in azioni o obbligazioni subordinate di Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti, Cariferrara, Bcc Crediveneto e Bcc Padovana. Avranno accesso i risparmiatori (persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, le associazioni, nonché microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro), in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche alla data del provvedimento di messa in liquidazione (2015 per le quattro banche Etruria, Marche, Carife e Carichieti, 2016 per le due Venete). Ma anche chi ha ereditato, ricevuto o comprato in seguito tali titoli potrà accedere al Fondo. I primi a ricevere l’indennizzo saranno però coloro che nell’anno 2018 hanno un Isee inferiore ai 35 mila euro.

Per gli azionisti l’entità dell’indennizzo è stabilita al 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Superiore invece il ristoro per gli obbligazionisti subordinati: fino al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro. L’indennizzo è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento. Per le obbligazioni subordinate inoltre verrà calcolato e sottratto dall’indennizzo il differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente. E chi ha già percepito l’80% di indennizzo potrà beneficiare di un ulteriore ristoro del 15%.

La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti richiesti (risparmiatore non qualificato, acquisto dei titoli, pregiudizio ingiusto da parte delle banche in liquidazione coatta amministrativa), dovrà essere inviata al ministero dell’Economia anche a mezzo PEC, entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del decreto.

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