Riforma del Condominio: piu’ obblighi per l’amministratore a partire dal 13 giugno 2013; EccoVi alcune delle novità piu’ salienti

[dropcap color=”” boxed=”yes” boxed_radius=”50%” class=”” id=””]T[/dropcap]ra le principali novità introdotte dalla riforma si annoverano la durata dell’incarico,la tenuta dei registri, il conto corrente, l’assicurazione, la riscossione dei contributi, il passaggio di consegne, il sito internet e l’obbligo di targa … dunque a cambiare non è solo il modo di lavorare del professionista, ma le novità investono anche il condominio e il suo rapporto con il legale rappresentante.
Cio’ che muta è prima di tutto il limite minimo per la costituzione del condominio : Piu’ di otto condomini (rispetto alla disciplina previgente secondo la quale era di quattro);ma la novità piu’ importante riguarda sicuramente la tenuta dei registri riguardanti l’indicazione esatta dei conduttori, comodatari, gli estremi catastali di ogni unità immobiliare, ed il loro relativo aggiornamento ;il registro dei verbali delle assemblee nel quale dovranno essere annotate anche quelle di prima convocazione andate deserte; la tenuta di un conto corrente , postale o bancario, intestato al condominio, anche per somme inferiori a 1.000,00 euro, e la cui mancata istituzione è causa di revoca; le novità non finiscono qui : esse riguardano l’assicurazione per la responsabilità civile professionale dell’amministrazione per tutelare i condomini per danni derivanti dai comportamenti colposi dell’amministratore: non solo nel caso in cui “ decida di scappar via con la cassa”,ma in tutti i casi in cui si ravvisi una responsabilità colposa dello stesso.
Novità anche sul fronte della riscossione dei contributi:essa dovrà essere fatta obbligatoriamente entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso; termine che decorre dalla fine della gestione e non piu’ dalla data di approvazione del rendiconto, salvo diversa previsione da parte dell’assemblea;
Novità anche in merito al passaggio di consegne con obbligo di consegnare tutta la documentazione prodotta durante la gestione precedente;
Ma la novità piu’ interessante riguarda l’art.71-ter : in base alla quale su richiesta dell’assemblea l’amministratore dovrà predisporre un sito internet del condominio.
Certo si richiede oramai all’amministratore una perizia che va ben oltre i limiti di gestione del “ buon padre di famiglia”… una sfida che permetterà agli stessi di misurarsi con i tempi che cambiano….
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