KILOKAL DELLA POOL PHARMA SANZIONATA PER PUBBLICITA’ INGANNEVOLE

Con ricorso dell’avv. Domenico Romito (Presidente Adc),  è stato chiesto l’accertamento della presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio volto a promuovere il prodotto KiloKal. I profili di ingannevolezza sollevati nella segnalazione riguardavano quanto dichiarato nel messaggio relativamente all’efficacia del prodotto. In particolare, il segnalante, sul presupposto che il prodotto in questione abbia natura di mero integratore, poneva in dubbio la veridicità delle affermazioni volte a prospettarne l’attitudine ad intervenire sull’assorbimento delle calorie, favorendo nel contempo la digestione e riattivando l’intestino.

Il messaggio presentava Kilokal come un prodotto innovativo che consentiva di mantenere la linea senza rinunciare alla buona cucina e senza sottoporsi a diete drastiche; il messaggio dichiarava, infatti, che il prodotto, se assunto dopo i pasti, riduceva le calorie in eccesso incidendo sull’assorbimento di carboidrati, zuccheri e grassi. Si affermava, in particolare, che Kilokal “grazie all’azione sinergica di cromo, iodio, fucus, ananas, estratti vegetali e frutto-oligosaccaridi non solo permette di mangiare senza la preoccupazione di accumulare quei chili così difficili da perdere, ma interviene anche sulle altre possibili conseguenze digestive di un pasto abbondante” e che ogni compressa di Kilokal avrebbe consentito di limitare l’assorbimento calorico nella misura di “- 300 calorie”. La miracolosa azione del prodotto era illustrata anche attraverso l’ausilio di immagini raffiguranti alcune pietanze particolarmente caloriche (dolci, pasta e pizza), che si suggeriva implicitamente di gustare in associazione alle compresse di Kilokal al fine di ridurre l’assorbimento delle calorie ingerite. Si sottolineava, infatti, che Kilokal, definito “le compresse del dopopasto”, avesse la proprietà di eliminare le calorie in eccesso prima che si depositino sotto forma di grassi.

Ebbene l’Agcm, dopo aver ritenuto che il messaggio segnalato, volto a promuovere il prodotto “KiloKal”, fosse idoneo ad indurre in errore i consumatori con riguardo alle caratteristiche di efficacia dello stesso pregiudicandone il comportamento economico, nonché ad adottare comportamenti che possono porne in pericolo la salute, ha deliberato che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società Pool Pharma Srl, costituisse, per le ragioni e nei limiti indicati in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, 3, lettera a), e 5 del Decreto Legislativo n. 74/92, vietandone l’ulteriore diffusione.

In allegato.

KILOKAL POOLFARMA AGCM

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