GENIALLOYD GRUPPO RAS SANZIONATO PER PUBBLICITA’ INGANNEVOLE

Con ricorso dell’ Avv. Domenico Romito (Presidente Adc) è stato chiesto l’accertamento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92 della presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario diffuso dalla Lloyd 1885 Assicurazioni Spa volto a promuovere le polizze auto offerte dal servizio di vendita diretta di Lloyd 1885 denominato “Genialloyd”. Nella richiesta si lamentava che il suindicato messaggio sarebbe stato potenzialmente idoneo ad ingannare i consumatori, in quanto “ingenerava il convincimento che la semplice stipula dell’assicurazione auto pubblicizzata consentiva, a chiunque vi aderiva, di ottenere un cospicuo risparmio (fino al 40%), senza che fossero fornite informazioni riguardo al profilo di partenza e alle modalità attraverso cui usufruire della straordinaria offerta”. Nel messaggio con caratteri di grandi dimensioni, si leggeva: “A COME ASSICURAZIONE. C COME COMODITÀ. G COME GENIALLOYD”. Seguiva poi in basso, con caratteri più piccoli, la scritta, suddivisa in cinque colonne “Passa a Genialloyd, l’assicurazione auto che ti fa risparmiare fino al 40% con un team di esperti sempre a tua disposizione. E’ ideale per automobilisti che guidano in modo intelligente: senza incidenti da almeno tre anni. Chiedi subito un preventivo gratuito al telefono o via Internet. Puoi averlo comodamente a casa tua in pochi minuti. I più soddisfatti della propria assicurazione auto sono gli assicurati Genialloyd. Lo certifica l’istituto di ricerca Databank.”

Ebbene, l’Agcm, dopo aver ritenuto che il messaggio pubblicitario in esame fosse idoneo ad indurre in errore i consumatori in merito alle caratteristiche e condizioni dell’offerta, potendo per tale motivo pregiudicare il comportamento economico degli stessi provvide a deliberare che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Lloyd 1885 Assicurazioni Spa, costituisse, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n. 74/92, vietandone l’ulteriore diffusione.

In allegato.

GENIALLOYD GRUPPO RAS

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