La revisione della Mifid: versione 2 della Direttiva

Alla vigilia del decennale del crack Lehman il quadro complessivo delle tutele per l’investitore ha sicuramente fatto molti progressi.
Uno degli aggiornamenti più rilevanti sulla tutela dei cittadini riguarda senza dubbio la revisione della Mifid: con la versione 2 della Direttiva molte delle lacune che si sono viste in passato potrebbero venire meno.

Ad esempio, una maggiore trasparenza sui costi imputati alla clientela si accompagna ad una maggiore attenzione con riguardo all’ adeguatezza dei prodotti venduti ai risparmiatori, prevedendo la possibilità per le autorità di bloccare la vendita di alcuni prodotti o tipologie di questi, in caso di mancata adeguatezza (l’ Esma è più volte intervenuta sul tema delle opzioni binarie, bloccandole).
Agli istituti di credito viene richiesto di collocare presso la propria clientela prodotti per la partecipazione alla risoluzione della banca stessa: prodotti rischiosi che dovrebbero essere illustrati con chiarezza ai clienti, la qual cosa non li rende propriamente appetibili.

Proprio per questo, un importante ausilio per i risparmiatori è costituito dall’istituzione di due arbitri cui poter fare ricorso: l’ ABF (Arbitro Bancario Finanziario) e l’ ACF (Arbitro per le Controversie finanziarie) : ricorsi (gratuiti ed immediati) che possono peraltro attivare la vigilanza delle Authority sugli intermediari. E quindi, se l’intermediario in qualche modo “approfitta” del cliente, questi potrà rivalersi sul comportamento non trasparente della controparte davanti a un arbitro o a un giudice.

Importante, ad ogni buon conto, che il risparmiatore si comporti in maniera diligente, apprendendo che un rendimento alto si traduce nel contrarre un rischio alto, nonchè un investimento va diversificato. Non affidarsi alla simpatia o al grado di amicizia con un operatore finanziario; occorre verificarne previamente la sua competenza come consulente, perchè purtroppo non basta perdere quanto investito per avere diritto ad un risarcimento: occorre ci siano gli estremi di un comportamento poco trasparente ed omissivo da parte dell’intermediario.

 

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