La mediazione è incostituzionale?

Questa la posizione dell’OUA (Organismo Unitario Avvocatura),  che ha presentato ricorso al Tar Lazio avverso il decreto legislativo 28 del 2010, per eccesso di delega ed in contrasto con la legge 69 del 2009, per aver introdotto il Governo l’obbligo della mediazione in assenza di autorizzazione del Parlamento.

Il Tar Lazio rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale ha affermato che:

si tratta di questioni di merito  per cui “occorre verificare, in osservanza delle regole proprie dello scrutinio incidentale di costituzionalità di cui all’art. 1 della l. cost. n. 1 del 1948, se trattasi di scelte che il Governo era legittimato ad attuare, e con le previste modalità, in forza delle attribuzioni delegate dal Parlamento”. Ed ancora che“Va escluso che l’art. 60 della legge n. 69 del 2009, con la locuzione del relativo comma 2 (regolare la riforma “nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria”), ovvero con il principio e criterio direttivo posto alla lett. c) del comma 3 (“disciplinare la mediazione nel rispetto della normativa comunitaria”) possa essere inteso quale delega al Governo a compiere ogni e qualsivoglia scelta latamente occasionata dalla direttiva comunitaria n. 2008/52/CE, che, come sopra si è rilevato, il Governo non è stato neanche espressamente chiamato a recepire [...] nonché l’estensione dell’applicazione delle disposizioni comunitarie sulla mediazione anche ai procedimenti interamente ricadenti nell’ordinamento nazionale, per i quali essa non è originariamente ed obbligatoriamente prevista” e se  ”il procedimento di mediazione debba essere “avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro” [art. 3, lett. a), direttiva n.2008/52/CE].

AdC aveva sin dall’inizio espresso riserve sul procedimento obbligatorio ed in particolare sui costi elevati anche in assenza di attività conciliativa ed esprime pertanto soddisfazione per la decisione del Tar Lazio che prelude ad una declaratoria di incostituzionalità della mediazione.

Fermo restando l’utilità della mediazione volontaria, AdC auspica una riforma condivisa che preveda un percorso alternativo arbitrale  per determinati  procedimenti tra cui quelli di minor valore ed anche per le cause in corso decisi in pochi mesi da Giudici in quiescenza ed Avvocati con costi assimilabili a quelli del contributo unificato e nominati dal Presidente del Tribunale e Presidente della CCIAA per i procedimenti commerciali. Le strutture dei tribunali e delle CCIAA attualmente inutilizzate il sabato potrebbero infatti essere utilizzate  in via sperimentale per la gestione di tali procedimenti arbitrali che le parti avranno facoltà di attivare.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


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