Da oggi si può chiedere un risarcimento danni relativo a ritardi di posta celere per i contenziosi sorti prima del 2003. Lo ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza nr.46 del 2011. Con questa sentenza, infatti, la Corte Costituzionale ha abrogato l’art. 6 del Dpr (Decreto del Presidente della Repubblica) 156/1973, che escludeva il risarcimento per i ritardi della corrispondenza postacelere.
La novità di questa sentenza, approvata lo scorso 7 febbraio, sta proprio nel cancellare definitivamente l’articolo 6, come se non fosse mai esistito. L’articolo 6 era infatti già stato cancellato nel 2003: per questo i contenziosi precedenti al 2003 non prevedevano risarcimento. La nuova sentenza cambia invece radicalmente la situazione. E così, è possibile chiedere risarcimento anche per i contenziosi sorti prima del 2003. Come dice il testo della sentenza, infatti, «la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica29 marzo 1973, n.156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l’Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano nessuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere».
La questione è stata portata alla luce dalla società Gestione epurazione ambiente Gea, che, a causa dei ritardi della consegna di un plico, è stata esclusa da una bando di gara per l’affidamento dei lavori relativi ad una impianto di depurazione.
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