La Convenzione dei diritti dell’uomo (art. 5, comma 5) ha stabilito che all’imputato è riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere un’equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente in via preventiva prima dello svolgimento del processo e quindi prima della eventuale condanna.
I presupposti ricorrono quando si è verificata:
- ingiustizia sostanziale nel caso di proscioglimento con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato tenuto conto che alla sentenza di assoluzione sono altresì parificati la sentenza di non luogo a procedere e il provvedimento di archiviazione.
- ingiustizia formale nel caso di custodia cautelare applicata illegittimamente, cioè senza che ricorressero le condizioni di applicabilità previste dalla legge a prescindere dalla sentenza di assoluzione o di condanna.
Per la presentazione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione entro due anni dal giorno in cui la sentenza di assoluzione o condanna è diventata definitiva
